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La nazionalità lussemburghese
Lussemburgo, Mercoledì 15 ottobre la Camera dei Deputati del Granducato ha approvato il progetto di legge n. 5620 relativo alla nazionalità lussemburghese. Il voto è stato preceduto da lunghe discussioni, intese a farvi convergere il maggior numero di Deputati. Purtroppo due requisiti della legge, quello della durata di residenza (7 anni) e quello delle conoscenze linguistiche, ritenute elevate, hanno indotto i tre partiti dell’opposizione, il DP, il d’Gréing) e l’ADR a votare contro, quest’ultimo essendo anche contro la doppia nazionalità.
La legge dunque è passata con 38 voti (su 60) ossia con i voti della CSV (24) e dell’LSAP (14) e l’astensione di un indipendente.
Per sommi capi, ecco in sintesi i punti salienti della legge
Per acquisire la nazionalità lussemburghese le persone richiedenti devono :
1. aver risieduto ininterrottamente 7 anni sul territorio;
2. comprovare con un test, seguito presso un istituto riconosciuto dallo Stato, la conoscenza della lingua lussemburghese, articolata in
- espressione orale, di livello A2 (comunicare con frasi semplici o con espressioni isolate (terminologia sui luoghi di lavoro);
- comprensione passiva, di livello B1 (comprendere frasi pronunciate con linguaggio chiaro in contesti generali);
All’atto pratico, occorre essere in grado di capire un notiziario tele-radiofonico ed esprimersi con frasi semplici su eventi della vita quotidiana. Il test avrà luogo presso il Centre (che sarà elevato a Institut) de Langues du Luxembourg.
3. Frequentazione di tre corsi d’istruzione civica sulle istituzioni dello stato e sui diritti fondamentali vigenti nel paese.
4. Fedina penale pulita da almeno un anno
Il ministro della Giustizia (attualmente Luc Frieden) decide sull’accoglimento della domanda di naturalizzazione. La procedura è fissata in 8 mesi. Finora la decisione veniva presa dalla Camera dei Deputati e poteva protrarsi fino a 36 mesi, Sottoposta ormai a semplificata procedura amministrava, la richiesta della naturalizzazione, se rifiutata, autorizza il richiedente ad avvalersi del diritto di ricorso presso un tribunale amministrativo.
La legge esenta dal test linguistico i candidati residenti nel territorio da prima del 31 dicembre 1984 per tener conto, in particolar modo, dei lavoratori anziani che hanno faticato per tanti anni nell’industria pesante, contribuendo allo sviluppo attuale del paese.
Sono inoltre esentati dal test linguistico e dai corsi d’istruzione civica gli adolescenti che hanno frequentato per almeno 7 anni la scuola lussemburghese.
Infine la legge introduce il principio dello “jus solis” nell’ordinamento giuridico del Lussemburgo (finora vigeva solo quello dello “jus sanguinis”).
Pertanto i bambini figli di un genitore / di una genitrice di nazionalità lussemburghese acquisiscono “ipso facto” la nazionalità di quest’ultimo/a.
L’entrata in vigore della legge sulla nazionalità è prevista per il 1° gennaio 2009, data a partire dalla quale i candidati alla doppia nazionalità possono introdurre la richiesta presso il loro comune di residenza che prepara il fascicolo personale e lo inoltra al Ministro della Giustizia.
Franco Avena
